1. In materia di effetti della pena, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere quali conseguenze della pena, nei casi e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla legge:
a) la pubblicazione del provvedimento di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero di altri provvedimenti, atti o informazioni;
b) il divieto di compiere determinate attività informatiche, con eventuale privazione della facoltà di esercitare la gestione di connettività e di accedere a sistemi informatici o telematici presso enti pubblici o privati e a reti telematiche o satellitari che comportino uno scambio di informazioni tra il condannato e l'esterno.